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Lorenza Mathilde Constance Anaïs 

 

Testo adottato dal Consiglio di direzione durante la seduta del 10 settembre 2002 e dall’Assemblea generale del 26 ottobre 2002.

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Nome

Con la denominazione «GIOVENTÙ MUSICALE SVIZZERA», «MUSIKALISCHE JUGEND DER SCHWEIZ», «JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE» denominata qui di seguito «associazione», è stata costituita un’associazione basata sull’articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. 

Articolo 2 - Scopo

  1. L’associazione è un movimento che ha per scopo di riunire i giovani di tutti gli strati sociali alfine di permettere lo sviluppo dell’attività e della cultura musicale sotto ogni aspetto, particolarmente nell’ambito di suddivisioni locali o regionali, definite qui di seguite dal termine «soci».
  2. L’associazione compie un ruolo puramente ideale in favore dei suoi soci senza perseguire uno scopo lucrativo.
  3. Rappresenta l’insieme dei soci presso le autorità federali e cantonali, le organizzazioni culturali nazionali, la Federazione internazionale della Gioventù Musicale e dei suoi soci. Collabora  con la Società svizzera di Radiodiffusione e Televisione, il Consiglio svizzero della Musica, la Società svizzera di Pedagogia musicale, l’Associazione dei Musicisti svizzeri, i Conservatori e le Scuole universitarie di musica.
  4. L’attività dell’associazione si estende a tutto il territorio svizzero. Può estendersi all’estero con accordo di reciprocità. L’associazione intrattiene con l’estero delle relazioni con scopi simili.

Articolo 3- Sede



 
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